Nuovo Regolamento Interno

“La Spiga” Cooperativa Sociale

20821 MEDA

Via Enrico Cialdini, 203

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO INTERNO

Legge 3 aprile 2001, n. 142

 


 

Approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 20/12/2018

Regolamento interno della cooperativa sociale “La Spiga”

20821 MEDA – Via Enrico Cialdini, 203

 

 

Prima parte

 

 

Premessa

 

1.   Il presente regolamento interno:

-  È stato approvato dall’assemblea ordinaria della cooperativa in data 20/12/2018 ai   sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. mod. ed entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea;

-  Potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci;

-  Esso verrà depositato, entro trenta giorni dalla data di approvazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

 

  1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono applicabili a tutte le categorie di Soci    indicate all’articolo 1) ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o ad accordi collettivi eventualmente applicabili.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

 

Articolo 1Partecipazione e tipologie di soci lavoratori.

  1. I Soci lavoratori della cooperativa:

a)      concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;

b)      partecipano alla elaborazione di programma di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;

c)      contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio dell’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d)      mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

 

  1. Il rapporto di lavoro dei Soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, trova in quest’ultimo  il suo fondamento in quanto la cooperativa ha tra i suoi scopi quello di fornire opportunità di lavoro ai propri Soci.

 


3. La finalità generale che la Cooperativa sociale La Spiga persegue per le proprie attività e programmi sono l’integrazione sociale e umana delle persone svantaggiate mettendo al centro del proprio operare i bisogni della persona fragile e le sue possibilità d’evoluzione, ricercando il legame in particolare con le famiglie interessate e con la comunità locale.

 

4. In tutti gli ambiti d’attività in cui sono chiamati ad operare, i Soci dovranno avere presente che il rapporto tra la Cooperativa e le persone svantaggiate, ha come scopo fondamentale la loro positiva integrazione nella vita sociale della comunità in cui vivono e lo sviluppo delle loro capacità relazionali e lavorative.

 

5. Nei rapporti con i propri Soci lavoratori, dipendenti e collaboratori, la Cooperativa applica i principi di equità, eguaglianza e rispetto della persona. La Cooperativa La Spiga ha adottato il Modello Organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e organizzativa degli enti e il Codice Etico e di comportamento che sono vincolanti rispetto ai rapporti con tutti gli interlocutori interni ed esterni alla Società. L’osservanza delle disposizioni del Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale degli obblighi sottoscritti con il contratto di lavoro anche per i Soci lavoratori della Cooperativa La Spiga. La violazione del Codice costituisce inadempimento che può dar luogo a sanzioni disciplinari.

 

6. Tra Socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

-  subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di    socio;

-  formativo, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;

-  autonomo;

-  professionale;

-  di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale;

-  volontario ai sensi della Legge 381/1991;

-  altri tipi di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano,

purché compatibili con lo stato di socio.

 

Articolo 2Modalità di individuazione del tipo di contratto.

L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi statutari tenuto conto:

-      del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;

-      dal possesso da parte del socio delle professionalità richieste, di titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.;

-      delle caratteristiche, delle modalità, degli obiettivi dell’organizzazione con cui si svolgerà il    rapporto di lavoro;

-      del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

 

 

 

 

 

 


Articolo 3 - Contratto collettivo nazionale lavoro applicabile ai soci

subordinati.

Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato con le modalità previste dal presente regolamento, compresi coloro che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali, è garantito un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle Cooperative del settore

Socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative. In presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano, ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai Contratti Collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.

 

Articolo 4Normativa applicabile ai soci non subordinati.

Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 47 comma 1 lettera c bis del D.P.R. 917/1986, si applicano le seguenti disposizioni:

-      ai fini fiscali, l’art. 48 bis comma 1 D.P.R. 917/1986;

-      ai fini previdenziali e assistenziali, l’art. 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;

-      ai fini dell’assicurazione INAIL, l’art. 5 D.LGL. 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro.

I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti, previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

 

Articolo 5Garanzie di applicazione della normativa.

La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidate dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici.

La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa riferibile a ogni tipologia di contratto.

 

Articolo 6Interruzione del contratto di lavoro.

L’interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione dalla qualità di socio.

L’esclusione dalla qualità di socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.

 


Articolo 7 - Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro

subordinato.

  1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

 

  1. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal C.C.N.L. applicabile come definito all’articolo 3 del presente regolamento.

L’attribuzione dei livelli previsti dal C.C.N.L. avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dallo stesso prestate, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti per le professionalità richieste.

 

3. Per i soci lavoratori con qualifiche dirigenziali, il contratto collettivo applicabile è quello dei “Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative”.

 

 

  1. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di indennità professionali, di funzione, varie o altra voce retributiva in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà formalmente riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno effettivamente dimostrato.

 

Articolo 8 - Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non

subordinato.

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

 

Articolo 9Ristorno

 

  1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 7 (soci subordinati) e 8 (soci non subordinati).

 

  1. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante:

-      integrazione dei compensi;

-      aumento gratuito del capitale sociale;

-      distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

 

 


  1. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della L. 142/2001, reddito da lavoro dipendente.

 

 

Articolo 10Situazione di crisi aziendale.

  1. Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, problemi             finanziari, mancati incassi o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di Amministrazione convocherà tempestivamente l’assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte più idonee per affrontare la situazione.

 

  1. L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.

Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art. 9 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.

 

Il piano di intervento potrà prevedere, con l’obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, deroghe ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL di cui all’art. 3 del presente regolamento, forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.

 

Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

 

Articolo 11Assegnazione del lavoro.

  1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all’acquisizione del lavoro e alla relativa redistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.

Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questi derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro, o possono esercitarla con orario ridotto.

Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.


  1. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci, indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In quest’ultimo caso la cooperativa non potrà richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal C.C.N.L. senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell’ambito di un piano di crisi aziendale).

 

3.   Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso, senza diritto alla remunerazione, in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

 

4.   Il socio non può reperire lavori in proprio, se non espressamente autorizzato dalla direzione dell’azienda.

 

Articolo 12 -  Codice disciplinare.

I contratti di lavoro subordinato si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale e da quanto previsto dal C.C.N.L. applicato per la parte economica, ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza dalla qualifica di socio, per qualsiasi ragione o causa.

 

Seconda parte

 

 

 

Articolo 13Comunicazione di ammissione.

  1. L’ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell’art. 1 della Legge 142 del 2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

 

  1. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.

 

  1. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

 

  1. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.

 


Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l’elenco dei documenti richiesti ed inoltre tutte le procedure formali attinenti lo svolgimento del rapporto.

Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni che si verificano nel corso del rapporto.

 

  1. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni (norme sulla privacy).

 

Articolo 14Diritti e Doveri.

  1. Tutti i Soci lavoratori hanno uguali diritti e uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato.

Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.

Nella cooperativa sono vietate discriminazioni fra i Soci.

Ogni Socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo.

È fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.

Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.

 

  1. Tutti i Soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle Assemblee indette dal consiglio di amministrazione.

Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all’esterno ed ai terzi.

Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

 

Articolo 15Organizzazione del lavoro.

  1. Ogni Socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.

Il lavoro dei Soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni tra Socio e direzione.

Il Socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato, anche nei casi in cui detta destinazione è determinata senza possibilità di preavviso in quanto motivata da esigenze di servizio imprevedibili ed urgenti.

Il Socio è altresì tenuto all’osservanza degli orari di lavoro.

 

  1. Il lavoro degli altri Soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal rispettivo contratto individuale, in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

 


  1. I Soci, per il conseguimento partecipato degli obbiettivi della cooperativa, faranno parte di gruppi di lavoro, attivati dal consiglio di amministrazione in base alle professionalità richieste per ciascun obiettivo, al fine di contribuire ad assicurare il miglioramento continuo delle prestazioni rivolte ai destinatari dei servizi.

 

  1. I Soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

 

Articolo 16Corresponsione delle remunerazioni.

  1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato, di norma, saranno erogate con cadenza mensile, entro il giorno venti del mese successivo a quello di lavoro.

 

  1. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal rispettivo contratto individuale.

 

  1. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i Soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del Socio.

 

 

Terza parte

Norme specifiche per i Soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.

 

A - Norme generali.

 

  1. I Soci con contratto di lavoro diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto instaurato di cui all’articolo 4 del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. L’attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.

 

  1. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di   coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività.

 

  1. La cooperativa provvederà a segnalare al Socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità d’esecuzione del lavoro, stabilite nel contratto individuale, concedendo al Socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni, salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave.

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del Socio in attesa dei necessari chiarimenti.

In ogni caso l’interruzione del contratto di lavoro può essere causa dell’esclusione da Socio e l’esclusione da Socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.

 

  1. Il Socio deve garantire che nello svolgimento dell’attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.

 

  1. Il Socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l’esecuzione di quanto affidatogli o tutto o in parte.

 

  1. Il Socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

 

B - Assenze.

 

  1. I Soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

 

C - Norme sulla sicurezza del lavoro.

 

  1. I Soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività.

Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione, necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.

 

  1. Quando è previsto che i Soci operino all’interno della struttura della cooperativa, questa dovrà informare i Soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza, prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

 

  1. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione, in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

 

D - Indumenti di lavoro.

 

  1. I Soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.

Qualora se ne ravvisi la necessità a tali Soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai Soci con rapporto di lavoro subordinato.

 

  1. I Soci sono tenuti ad indossare l’eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione da Socio.

 

E - Durata della prestazione.

I Soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con la struttura della cooperativa.

 

 

F - Infortunio.

 

  1. I Soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all’iscrizione all’INAIL, sono obbligati salvo cause di forza maggiore a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso, o recapitato a mano, in cooperativa nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al Socio.

La ripresa dell’attività è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

 

  1. I Soci con contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti nei confronti dell’INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei Soci stessi.

 

G - Risoluzione del contratto.

 

Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del Socio.

In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale.

La cessazione del rapporto può anche essere causa dell’esclusione da Socio.

 

H - Controversie.

Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra Socio e cooperativa derivante dall’applicazione del contratto medesimo.

 

Meda, 20 Dicembre 2018                                                       Il Presidente della Cooperativa

(Rosalia Brandi)


 
#fc3424 #5835a1 #1975f2 #9ada4e #a9f9a7 #1d3eff