“La Spiga” Cooperativa Sociale 20821 MEDA Via Enrico Cialdini, 203
REGOLAMENTO INTERNO Legge 3 aprile 2001, n. 142
Approvato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 20/12/2018
Regolamento interno della cooperativa sociale “La Spiga” 20821 MEDA – Via Enrico Cialdini, 203
Prima parte
Premessa
1. Il presente regolamento interno: - È stato approvato dall’assemblea ordinaria della cooperativa in data 20/12/2018 ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e succ. mod. ed entra in vigore dal giorno successivo all’approvazione da parte dell’Assemblea; - Potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei Soci; - Esso verrà depositato, entro trenta giorni dalla data di approvazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Articolo 1 - Partecipazione e tipologie di soci lavoratori.
a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; b) partecipano alla elaborazione di programma di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio dell’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
3. La finalità generale che la Cooperativa sociale La Spiga persegue per le proprie attività e programmi sono l’integrazione sociale e umana delle persone svantaggiate mettendo al centro del proprio operare i bisogni della persona fragile e le sue possibilità d’evoluzione, ricercando il legame in particolare con le famiglie interessate e con la comunità locale.
4. In tutti gli ambiti d’attività in cui sono chiamati ad operare, i Soci dovranno avere presente che il rapporto tra la Cooperativa e le persone svantaggiate, ha come scopo fondamentale la loro positiva integrazione nella vita sociale della comunità in cui vivono e lo sviluppo delle loro capacità relazionali e lavorative.
5. Nei rapporti con i propri Soci lavoratori, dipendenti e collaboratori, la Cooperativa applica i principi di equità, eguaglianza e rispetto della persona. La Cooperativa La Spiga ha adottato il Modello Organizzativo e gestionale di cui al D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa e organizzativa degli enti e il Codice Etico e di comportamento che sono vincolanti rispetto ai rapporti con tutti gli interlocutori interni ed esterni alla Società. L’osservanza delle disposizioni del Codice Etico costituisce parte integrante ed essenziale degli obblighi sottoscritti con il contratto di lavoro anche per i Soci lavoratori della Cooperativa La Spiga. La violazione del Codice costituisce inadempimento che può dar luogo a sanzioni disciplinari.
6. Tra Socio e Cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: - subordinato, nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio; - formativo, finalizzato all’instaurazione di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo; - autonomo; - professionale; - di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale; - volontario ai sensi della Legge 381/1991; - altri tipi di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibili con lo stato di socio.
Articolo 2 - Modalità di individuazione del tipo di contratto.
L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi statutari tenuto conto: - del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata; - dal possesso da parte del socio delle professionalità richieste, di titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini, ecc.; - delle caratteristiche, delle modalità, degli obiettivi dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; - del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.
Articolo 3 - Contratto collettivo nazionale lavoro applicabile ai soci subordinati.
Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato con le modalità previste dal presente regolamento, compresi coloro che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali, è garantito un trattamento economico non inferiore ai minimi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Lavoratrici ed i Lavoratori delle Cooperative del settore Socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative. In presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano, ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai Contratti Collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria.
Articolo 4 - Normativa applicabile ai soci non subordinati.
Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 47 comma 1 lettera c bis del D.P.R. 917/1986, si applicano le seguenti disposizioni: - ai fini fiscali, l’art. 48 bis comma 1 D.P.R. 917/1986; - ai fini previdenziali e assistenziali, l’art. 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche; - ai fini dell’assicurazione INAIL, l’art. 5 D.LGL. 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti, previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.
Articolo 5 - Garanzie di applicazione della normativa.
La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidate dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale, previdenziale e assicurativa riferibile a ogni tipologia di contratto.
Articolo 6 - Interruzione del contratto di lavoro.
L’interruzione del contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo può essere causa di esclusione dalla qualità di socio. L’esclusione dalla qualità di socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro.
Articolo 7 - Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro subordinato.
L’attribuzione dei livelli previsti dal C.C.N.L. avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dallo stesso prestate, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti per le professionalità richieste.
3. Per i soci lavoratori con qualifiche dirigenziali, il contratto collettivo applicabile è quello dei “Dirigenti di azienda dipendenti da Imprese Cooperative”.
Articolo 8 - Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato.
Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità del lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.
Articolo 9 - Ristorno
- integrazione dei compensi; - aumento gratuito del capitale sociale; - distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.
Articolo 10 - Situazione di crisi aziendale.
Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’art. 9 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.
Il piano di intervento potrà prevedere, con l’obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, deroghe ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL di cui all’art. 3 del presente regolamento, forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico.
Ai fini del presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.
Articolo 11 - Assegnazione del lavoro.
La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci, privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro. Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili. A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questi derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro, o possono esercitarla con orario ridotto. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito.
3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera d) della legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso, senza diritto alla remunerazione, in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.
4. Il socio non può reperire lavori in proprio, se non espressamente autorizzato dalla direzione dell’azienda.
Articolo 12 - Codice disciplinare.
I contratti di lavoro subordinato si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale e da quanto previsto dal C.C.N.L. applicato per la parte economica, ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza dalla qualifica di socio, per qualsiasi ragione o causa.
Seconda parte
Articolo 13 - Comunicazione di ammissione.
Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto, l’elenco dei documenti richiesti ed inoltre tutte le procedure formali attinenti lo svolgimento del rapporto. Il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni che si verificano nel corso del rapporto.
Articolo 14 - Diritti e Doveri.
Ogni Socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa. Nella cooperativa sono vietate discriminazioni fra i Soci. Ogni Socio ha diritto di criticare l’opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. È fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al consiglio di amministrazione.
Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all’esterno ed ai terzi. Chiunque opera all’interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità ed è tenuto a informare il consiglio di amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.
Articolo 15 - Organizzazione del lavoro.
Il lavoro dei Soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra, ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni tra Socio e direzione. Il Socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato, anche nei casi in cui detta destinazione è determinata senza possibilità di preavviso in quanto motivata da esigenze di servizio imprevedibili ed urgenti. Il Socio è altresì tenuto all’osservanza degli orari di lavoro.
Articolo 16 - Corresponsione delle remunerazioni.
Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i Soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del Socio.
Terza parte
Norme specifiche per i Soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato.
A - Norme generali.
Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del Socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso l’interruzione del contratto di lavoro può essere causa dell’esclusione da Socio e l’esclusione da Socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
B - Assenze.
C - Norme sulla sicurezza del lavoro.
Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione, necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
D - Indumenti di lavoro.
Qualora se ne ravvisi la necessità a tali Soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai Soci con rapporto di lavoro subordinato.
Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione da Socio.
E - Durata della prestazione.
I Soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con la struttura della cooperativa.
F - Infortunio.
La ripresa dell’attività è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
G - Risoluzione del contratto.
Il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del Socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dal contratto di lavoro individuale. La cessazione del rapporto può anche essere causa dell’esclusione da Socio.
H - Controversie.
Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra Socio e cooperativa derivante dall’applicazione del contratto medesimo.
Meda, 20 Dicembre 2018 Il Presidente della Cooperativa (Rosalia Brandi) |